Descrizione

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Normativa di riferimento: M.I.U.R. Nota Prot n. 3602/P0 del 31.07.2008

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -  Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (All.1)

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul rispetto  reciproco di tutte le  persone che  la compongono. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e  consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.

La scuola è luogo:

  • ·         di istruzione
  • ·         di formazione
  • ·         di educazione
  • ·         di acquisizione di conoscenze e competenze
  • ·         di sviluppo della coscienza critica
  • ·         di socializzazione

Gli alunni rispettano le istituzioni e le regole del vivere civile. Inoltre osservano i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica. Si evidenziano i seguenti punti:

  • ·         rispetto, anche formale, nei confronti del personale tutto della scuola e dei compagni;
  • ·         assolvimento degli impegni scolastici;
  • ·         osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
  • ·         utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari, dei sussidi, dell'arredo.

Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

In occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione, concorsi, stage, ecc… gli studenti sono gli ambasciatori dell’Istituto, non sono quindi permessi comportamenti trasgressivi, dannosi, pericolosi. (Vedi ALL. B.. Regol. Viaggi Istruzione).

Sono scoraggiati: linguaggio, atteggiamento, abbigliamento non consoni all’ambiente scolastico.

Sono, di norma, soggetti a sanzioni i seguenti comportamenti:

  • ·         mancanza di rispetto dei doveri scolastici, negligenza abituale;
  • ·         mancanza di rispetto verso il personale,i compagni e le istituzioni, anche mediante un linguaggio e un atteggiamento inadeguati;
  • ·         atteggiamenti che impediscono, turbano, ledono la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica e mettono a rischio l’integrità morale e psico-fisica delle persone; uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature; turbamento del regolare andamento della scuola;
  • ·         violazione delle disposizioni organizzative del Regolamento e delle norme di Sicurezza. Per i comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal Regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia.

Si premette che la sanzione disciplinare ha sempre finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, non mortificante e inutilmente ripetitiva.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici e alle norme del tipo sopra riportato ad esempio, si applicano, secondo la gravità, previo procedimento disciplinare, le sanzioni sottoelencate.

  1. Rimprovero orale.
  2. Rimprovero scritto con annotazione sul registro di classe   e registro online
  3. Convocazione dei genitori.
  4. Adozione di provvedimenti e/o interventi educativi (esclusione dai viaggi d’istruzione, ecc..).
  5. Allontanamento dalle lezioni per massimo un giorno.
  6. Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 gg

Le sanzioni previste ai punti A) B) C) D) E) F) sono adottate dall'organo competente

valutando l'opportunità dei singoli interventi.

Il Coordinatore di plesso, in base al numero ed alla gravità delle annotazioni scritte previste al punto B, potrà chiamare telefonicamente il genitore dell’alunno perché venga a prendere subito lo studente.  Se trattasi di alunno pendolare, dopo colloquio telefonico, il genitore dovrà la mattina seguente accompagnare il proprio figlio a scuola per un colloquio con i docenti del CdC presenti e/o il coordinatore di plesso.

Dopo 3 (tre) annotazioni scritte di rilevante gravità, si riunisce il C.d.C. al completo per valutare, espletata la procedura prevista dalla normativa, un allontanamento dell’alunno per un numero minimo di giorni 3 (tre)  dall’Istituto.

I documenti:
Pubblicato: 22.12.2024 - Revisione: 22.12.2024