Articolo 21, comma 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
- CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2018/2019
- RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA DIRETTORE S.G.A.
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019
- INFORMAZIONE EX ART 22 C. 8 L. B1) "ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, NONCHÉ I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO”
- INFORMAZIONE PREVENTIVA EX ART 22 C. 9 L. B2) "CRITERI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI”
- INFORMAZIONE EX ART 22 C. 8 L. B3) “CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO”
- INFORMAZIONE EX ART 22 C. 8 L. B4) “PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELLA QUALITÀ DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO E DI FENOMENI DI BURN-OUT.”